L'opposizione al decreto puo' essere proposta davanti al tribunale od alla pretura che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi alla filiale della banca del luogo ed a chi ha presentato il ricorso. L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dalla stessa banca emittente, non e' ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del competente tribunale o pretura. Se l'opposizione del detentore e' respinta, il titolo depositato a norma del precedente comma viene consegnato a chi ha presentato il ricorso, con sentenza che revoca il relativo decreto di inefficacia e la conseguente autorizzazione di emissione del duplicato.

Testo vigente dal 16 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074~art6 · fonte del testo