Art. 9
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi o libretti di risparmio nominativi rilasciati da filiali di banche italiane operanti nei territori dell'Africa italiana, l'intestatario di essi o chi ne sia legittimo concessionario puo' ottenerne il duplicato mediante ricorso ad una qualsiasi filiale della banca, in Italia.
Testo vigente dal 16 agosto 1948
