In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi o libretti di risparmio nominativi rilasciati da filiali di banche italiane operanti nei territori dell'Africa italiana, l'intestatario di essi o chi ne sia legittimo concessionario puo' ottenerne il duplicato mediante ricorso ad una qualsiasi filiale della banca, in Italia.

Testo vigente dal 16 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074~art9 · fonte del testo