Art. 7
Decorso il termine di cui al precedente art. 3 senza che vengano fatte opposizioni e senza che il titolo perduto sia rinvenuto o ricuperato, il ricorrente puo' ottenere dalla banca il rilascio del duplicato del titolo. L'inesistenza di opposizioni deve essere provata dal ricorrente mediante certificato del cancelliere del tribunale o della pretura che ha emesso il decreto di inefficacia.
Testo vigente dal 16 agosto 1948
