Decorso il termine di cui al precedente art. 11 senza che vengano fatte opposizioni e senza che il titolo perduto sia stato rinvenuto, o recuperato, il ricorrente puo' ottenere dalla banca il rilascio del duplicato del titolo. L'inesistenza di opposizioni deve essere provata dal ricorrente mediante certificato del cancelliere del tribunale o della pretura del luogo in cui e' stato notificato il ricorso alla banca emittente.

Testo vigente dal 16 agosto 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1074~art13 · fonte del testo