Art. 13
Decorso il termine di cui al precedente art. 11 senza che vengano fatte opposizioni e senza che il titolo perduto sia stato rinvenuto, o recuperato, il ricorrente puo' ottenere dalla banca il rilascio del duplicato del titolo. L'inesistenza di opposizioni deve essere provata dal ricorrente mediante certificato del cancelliere del tribunale o della pretura del luogo in cui e' stato notificato il ricorso alla banca emittente.
Testo vigente dal 16 agosto 1948
