Art. 3
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del ricorrente, inclusi eventualmente fra tali accertamenti il deferimento del giuramento al ricorrente sulle circostanze da lui esposte, nonche' l'ordine alla banca emittente di presentare una copia semplice dell'intero conto riferentesi al titolo perduto, emette un decreto col quale, menzionando i requisiti del titolo, ne pronuncia l'inefficacia ed autorizza la banca ad emettere un duplicato dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso o di un suo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel giornale o bollettino ufficiale del territorio dove fu emesso il titolo denunciato perduto, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione. Per i titoli emessi in Etiopia la pubblicazione puo' anche essere fatta a cura della filiale della banca interessata attualmente in Eritrea, nei modi consentiti in tale territorio.
Testo vigente dal 16 agosto 1948
