Art. 2017 c.c. — Opposizione del detentore

[1]L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.

[2]L'opposizione non e' ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

[3]Se l'opposizione e' respinta, il titolo e' consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2017 · fonte del testo