Art. 12
L'opposizione puo' essere proposta in ragione della rispettiva competenza per valore davanti al tribunale ed alla pretura del luogo in cui e' stato notificato il ricorso alla banca, con citazione da notificarsi alla filiale del luogo ed a chi ha presentato il ricorso. L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dalla stessa banca, non e' ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale o della pretura. Se l'opposizione del detentore e' respinta, il titolo depositato a norma del precedente comma viene consegnato a chi ha presentato il ricorso.
Testo vigente dal 16 agosto 1948
