Art. 1
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e libretti di risparmio al portatore, rilasciati da filiali di banche italiane operanti nei territori dell'Africa italiana, l'ultimo possessore di essi puo' ottenere il duplicato mediante ricorso, in ragione della rispettiva competenza per valore, al tribunale od alla pretura del luogo dove sia, in Italia, una filiale della banca che ha rilasciato il buono o il libretto.
Testo vigente dal 16 agosto 1948
