Sono abrogati, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 22 maggio 1942, n. 772, nonche' l'art. 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativi all'obbligo del deposito cauzionale per gli autoveicoli industriali. I depositi effettuati ai sensi delle predette disposizioni saranno rimborsati dalle intendenze di finanza a richiesta degli interessati, i quali dovranno all'uopo esibire la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

Testo vigente dal 12 agosto 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058~art5 · fonte del testo