Sono abrogati, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 22 maggio 1942, n. 772, nonche' l'art. 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativi all'obbligo del deposito cauzionale per gli autoveicoli industriali. I depositi effettuati ai sensi delle predette disposizioni saranno rimborsati dalle intendenze di finanza a richiesta degli interessati, i quali dovranno all'uopo esibire la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.
Testo vigente dal 12 agosto 1948
