Per il regolare svolgimento del servizio di controllo, dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti ed imposta di cui all'art. 1 da espletarsi dall'Ufficio di controllo contabile-amministrativo dipendente dalla Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, la Societa' deve tenere a disposizione dell'ispettore compartimentale delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari preposto a tale ufficio tutte le contabilita' relative ai servizi previsti dalla presente convenzione nonche' i documenti, registri e carte ai detti servizi inerenti, comprese le originali quietanze di tesoreria relative ai versamenti effettuati.

Testo vigente dal 7 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1040~art13 · fonte del testo