Il Ministro, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 della citata legge, puo', inoltre, entro i limiti fissati dal Capitolato generale delle opere pubbliche per le colonie, disporre il pagamento a favore delle imprese dei materiali provvisti a pie' d'opera.

Testo vigente dal 2 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-21;1012~art2 · fonte del testo