Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate ((fino ad un terzo)) se il reato e' commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantita' o la qualita' delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto e' di rilevante gravita'. ((Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantita' di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualita' dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entita')). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 1948, n. 970

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La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.

Testo vigente dal 27 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1948 al 27 luglio 1948. 5 parole tolte, 48 parole aggiunte.

Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate tolto: da un terzo alla meta' aggiunto: fino ad un terzo se il reato e' commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantita' … delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto e' di rilevante gravita'aggiunto: . Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantita' di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualita' dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 luglio 1948, n. 970

    La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100~art6 · fonte del testo