Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate ((fino ad un terzo)) se il reato e' commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantita' o la qualita' delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto e' di rilevante gravita'. ((Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantita' di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici; e quando, per la qualita' dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entita')). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 1948, n. 970
1La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.
Testo vigente dal 27 luglio 1948
