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Penale
Disposizioni penali per il controllo delle armi
Decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100
- Aggiornato al
- 29 dicembre 1948
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Chiunque, senza licenza dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone…
- Art. 2Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse atte all'impiego, munizioni da guerra…
- Art. 3ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 1948, N. 970abrogato
- Art. 4Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei…
- Art. 5Chiunque, senza licenza dell'autorita', quando la licenza e' richiesta, porta un'arma…
- Art. 6Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate fino ad un terzo se il reato…
- Art. 7Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine…
- Art. 8Non e' punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici…
- Art. 9Sino al 30 giugno 1949 non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo…
- Art. 10ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 1948, N. 970
