[1](Art. 2 decreto legislativo n. 100 citato e articolo unico, terzo comma legge citata).

[2]Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni mecidiali e' punito ((con la reclusione da uno ad otto anni)) e con la multa sino a lire duecentomila.

Testo vigente dal 27 dicembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 dicembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1949 al 30 luglio 1949. 74 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Testo unico delle disposizioni penali per il controllo delle armi

tolto: Art. 1.(Art. tolto: 1 decreto legislativo 5 febbraio 1948, aggiunto: 2 decreto legislativo n. 100 aggiunto: citato e articolo unico, tolto: secondo comma legge 23 luglio 1948, n. 970 aggiunto: terzo comma legge citata).

Chiunquetolto: , senza licenza dell'autorita', fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone, comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi aggiunto: detiene armi da guerra o parti di tolto: armi aggiunto: esse, atte all'impiego, munizionitolto: , esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, aggiunto: da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni mecidiali e' punito con la reclusione da tolto: due aggiunto: uno ad otto anni e con la multa sino a lire duecentomilatolto: . Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-08-19;1184~art1 · fonte del testo