Chiunque, senza licenza dell'autorita', quando la licenza e' richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, e' munito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila. Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila, chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non e' ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima ((atte all'impiego)). Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo e' commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 1948, n. 970
1La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.
Testo vigente dal 27 luglio 1948
