Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse ((atte all'impiego)), le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici ((o altri congegni micidiali)) da lui detenuti ((legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine)), e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 1948, n. 970
1La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.
Testo vigente dal 27 luglio 1948
