Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse ((atte all'impiego)), munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 luglio 1948, n. 970

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La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.

Testo vigente dal 27 luglio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1948 al 27 luglio 1948. 2 parole aggiunte.

Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse aggiunto: atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 luglio 1948, n. 970

    La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, e' ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avra' efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-05;100~art2 · fonte del testo