Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 52 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Se la Dogana giudica insufficiente il valore dichiarato, avra' il diritto di ritenere le mercanzie, pagando all'importatore il prezzo da esso dichiarato, piu' il 5 per cento. Questo pagamento dovra' farsi entro i quindici giorni che seguiranno la dichiarazione, ed i diritti, qualora ne siano stati percepiti, saranno al tempo stesso restituiti.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art9 · fonte del testo
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