Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 100 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le merci d'ogni natura che saranno esportate dall'Italia su navi portoghesi, o dal Portogallo su navi italiane, qualunque ne sia la destinazione, non saranno sottoposte ad altri diritti o formalita' di uscita, che se fossero esportate da bastimenti nazionali, e godranno sotto l'altra bandiera di tutti i premi e restituzione di diritti od altri favori, che sono o saranno accordati in ciascuno dei due paesi alla navigazione nazionale.
tolto: Tuttavia e' fatta eccezione alle disposizioni che precedono per quanto concerne i vantaggi ed incoraggiamenti particolari di cui sono o potranno essere l'oggetto, nell'uno o nell'altro paese, i prodotti della pesca nazionale.aggiunto: Trattato-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art20 · fonte del testo
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