Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 182 parole tolte, 12 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione, che continuassero ad essere mantenuti nei porti rispettivi:

tolto: 1° Le navi che entrate in zavorra, da qualunque luogo provengano, ripartiranno in zavorra;

tolto: 2° Le navi che, passando dai porti d'uno dei due Stati in uno o piu' porti del medesimo Stato, sia per deporvi tutto o parte del loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere gia' pagato questi diritti;

tolto: 3° I bastimenti a vapore destinati al servizio della posta, dei viaggiatori e dei bagagli, che non facciano alcuna operazione di commercio;

tolto: 4° Le navi che entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne esciranno senza aver fatto operazione di commercio.

tolto: In caso d'approdo forzato non saranno considerati come operazioni di commercio lo scarico ed il ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, o per la sua disinfettazione quando e' messa in quarantena, il trasbordo sopra altra nave in caso d'innavigabilita' della prima, le spese necessarie all'approvvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'Amministrazione delle Dogane ne avra' data l'autorizzazione.aggiunto: Trattato-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art22 · fonte del testo