Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 86 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Le merci d'ogni natura importate dall'Italia nel Portogallo sotto bandiera italiana, e, reciprocamente, le merci d'ogni natura importate dal Portogallo in Italia sotto bandiera portoghese, godranno delle stesse esenzioni, restituzioni di diritti, premi od altri favori qualunque; esse non pagheranno rispettivamente altri ne' piu' forti diritti di dogana, di navigazione o di pedaggio, esatti a profitto dello Stato, dei Comuni, delle corporazioni locali, di particolari o di stabilimenti qualunque, e non saranno sottoposte a nessun'altra formalita', non altrimenti che se l'importazione si facesse sotto bandiera nazionale.aggiunto: Trattato-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art19 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.