Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 119 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei casi previsti dall'articolo 10, i due arbitri periti saranno nominati, uno dal dichiarante, l'altro dal Capo locale del servizio delle Dogane. In caso di parita' di voti, od anche al momento della costituzione dell'arbitraggio, se il dichiarante lo domanda, i periti sceglieranno un terzo arbitro. Se c'e' disaccordo, questi sara' nominato dal Presidente del Tribunale di commercio competente, se l'Ufficio della Dogana e' distante piu' d'un miriametro dal competente Tribunale di commercio; il terzo arbitro potra' essere nominato, in Italia, dal Pretore del Mandamento, e, in Portogallo, dal Giudice di diritto, o dal Giudice ordinario nelle localita' dove non esiste un Giudice di diritto.
tolto: La decisione arbitrale dovra' essere pronunziata nei quindici giorni che seguiranno la costituzione dell'arbitraggio.aggiunto: Trattato-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art12 · fonte del testo
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