Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025. 120 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le Alte Parti contraenti convengono che non si potra' da alcuna di esse imporre al commercio ed alla navigazione dell'altra verun diritto nuovo o maggiore, ne' verun impedimento o restrizione qualsiasi che non sia in uguaglianza di condizioni e nell'istesso tempo e misura applicabile al commercio ed alla navigazione di tutte le altre Nazioni.
tolto: Nessun favore, immunita' o privilegio potra' essere da una delle Parti accordato ai sudditi di un altro Stato qualsiasi, e nessuna agevolezza o riduzione di diritti, cosi' alla importazione come alla esportazione, potra' venire concessa al commercio ed alla navigazione di un altro Stato qualunque, senza che uguale vantaggio o riduzione sia immediatamente di pien diritto estesa ai sudditi, al commercio ed alla navigazione dell'altra Parte.aggiunto: Trattato-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-09-15;5868~art11 · fonte del testo
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