Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025. 297 parole tolte, 12 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D' ITALIA
tolto: A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
tolto: UnTrattato di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e la Spagna, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Madrid il ventidue febbraio del corrente anno mille ottocento settanta,
tolto: Trattato del tenore seguente:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Altezza il Reggente della Nazione Spagnuola per la volonta' delle Cortes Sovrane, egualmente animati dal desiderio di stringere vieppiu' i legami di amicizia e di reciproca simpatia che uniscono le due Nazioni, e volendo promuovere lo sviluppo e l'incremento delle relazioni commerciali e marittime tra i due Stati, hanno deliberato di conchiudere un Trattato di commercio e di navigazione, nominando a tale effetto a loro Plenipotenziari, cioe':
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia,
tolto: Il signor Marcello Cerruti, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e d'Isabella la Cattolica, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Altezza il Reggente della Nazione Spagnuola, ecc. e
tolto: Sua Altezza il Reggente di Spagna,
tolto: Il Signor Don Praxedes Matteo Sagasta, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine di Nostra Signora della Concezione di Villa-Viciosa di Portogallo, Deputato alle Cortes Costituenti, gia' Ministro dell'Interno, Ministro di Stato, ecc.
tolto: I quali, dopo di avere scambiati i rispettivi loro pieni poteri, e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli.
tolto: Art. 1.
tolto: Vi sara' fra tutti gli Stati delle due Alte Parti contraenti piena ed intera liberta' di commercio e di navigazione. I sudditi dell'uno e dell'altro paese godranno nel territorio dell'altro degli stessi diritti, privilegi, liberta', favori, immunita' ed esenzioni in materia di commercio e di navigazione di cui godono o godranno i nazionali, con le riserve che sono specificate nei rispettivi articoli di questo Trattato.aggiunto: Trattato-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1870-09-15;5868~art1 · fonte del testo
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