Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025. 87 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: In tutto cio' che concerne il collocamento delle navi, il loro carico e discarico nei porti, rade, seni e baie, e generalmente per tutte le formalita' e disposizioni qualsiensi cui possono essere sottoposte le navi mercantili, il loro equipaggio ed i loro carichi, si conviene che non verra' accordato ai legni nazionali alcun privilegio o favore, che non sia ugualmente acconsentito a quelli dell'altro Stato, essendo precisa volonta' delle Parti contraenti che, anche per questo rispetto, i loro bastimenti siano trattati sul piede della piu' perfetta uguaglianza.aggiunto: Trattato-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-09-15;5868~art5 · fonte del testo
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