Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025. 154 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Si conviene fra i due Stati che i bastimenti di ognuna delle Parti contraenti, i quali entrino nei porti dell'altra per isbarcarvi una parte soltanto del loro carico, potranno, uniformandosi alle Leggi e Regolamenti del paese, ritenere a bordo il rimanente del carico destinato ad altro porto dello stesso Stato o di un altro, o riesportarlo, senza essere tenuti a pagare diversi o maggiori diritti di quelli che verrebbero nello stesso caso corrisposti da bastimenti nazionali.

tolto: Parimente s'intendera' agli stessi legni permesso di incominciare il loro carico in un porto e di continuarlo o completarlo in altro o parecchi porti del medesimo Stato, senza essere tenuti al pagamento di diversi o maggiori diritti di quelli che si pagherebbero dai bastimenti nazionali.

tolto: Rimane inteso che tutto quanto precede non e' applicabile al commercio e navigazione di cabottaggio, che ciascuna delle due Parti contraenti si riserva a se stessa, e regolera' in base alle proprie Leggi.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1870-09-15;5868~art10 · fonte del testo