Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 103 parole tolte, 16 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Art. XVI.
tolto: Le disposizioni del presente trattato non sono applicabili alla navigazione delle coste o cabotaggio, il cui regime rimane soggetto alle leggi rispettive degli Stati contraenti.
tolto: Cio' nondimeno le navi italiane in Messico e le navi messicane in Italia potranno scaricare parte dei loro carichi nei porti di primo approdo e dirigersi in seguito col resto di detto carico ad altri porti della stessa Nazione, sia per finirvi lo sbarco del carico portatovi, sia per completarvi il carico di ritorno, senza pagare in ogni porto altri ne' piu' alti dritti che quelli pagati in simili casi dalle navi della nazione piu' favorita.aggiunto: Trattato di commercio e navigazione-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art16 · fonte del testo
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