Art. 22
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 184 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se uno degli Stati contraenti si trovasse in guerra con una terza Potenza, i cittadini dell'altro potranno continuare la loro navigazione e commercio coi belligeranti, salvo il contrabbando di guerra ed eccettuati quei luoghi che fossero bloccati od assediati per mare o per terra.
tolto: Affine di rimuovere ogni dubbio si dichiara che solo si considereranno bloccati od assediati quei punti che lo siano con una forza belligerante capace ad impedire l'entrata ai neutrali. Cio' non di meno, in considerazione dell'incertezza che ne risulta dalle distanze, si e' convenuto che i bastimenti mercantili di uno degli Stati contraenti che si dirigano per un porto appartenente al nemico, senza sapere che si trova bloccato, non se ne permettera' loro l'entrata, pero' non saranno detenuti, ne' sara' confiscata alcuna parte del loro carico, quando in questo non si trovi alcuno degli oggetti di contrabbando di guerra, a meno che si possa provare che quei bastimenti, durante la loro navigazione, potevano e dovevano sapere che tuttora continuava il blocco; oppure nel caso che, dopo essere stati avvertiti del blocco, tentassero nuovamente nello stesso viaggio di entrare nel porto.aggiunto: Trattato-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art22 · fonte del testo
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