Art. 21
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 56 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Saranno considerati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, le sciabole ed altre armi d'ogni genere; le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, e generalmente tutto cio' che sia di gia' manipolato o preparato collo scopo di fare la guerra per mare o per terra.aggiunto: Trattato-art. 21 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art21 · fonte del testo
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