Art. 20
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 91 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Gli Stati contraenti, qualora uno di essi fosse in guerra con altro Paese, riconosceranno ed osserveranno il principio che la bandiera neutrale copre la mercanzia nemica, cioe' che gli effetti o merci appartenenti a cittadini di un Paese che sia in guerra, sono esenti da cattura e da confisca quando si trovino a bordo di bastimenti neutrali, ad eccezione pero' del contrabbando di guerra; e che la proprieta' dei neutrali, trovata a bordo di un bastimento nemico, non sara' soggetta a cattura e confisca, a meno che sia contrabbando di guerra.aggiunto: Trattato-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art20 · fonte del testo
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