Art. 25
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 64 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Il presenteTrattato sara' in vigore durante otto anni, da decorrere dal giorno dello scambio delle ratifiche. Ma se un anno prima dello spirare di questo termine niuno degli Stati contraenti dichiarasse ufficialmente all'altro la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuera' ad essere obbligatorio sino a dodici mesi dopo che uno degli Stati contraenti abbia fatta, qualunque sia l'epoca, la suddetta dichiarazione.aggiunto: Trattato-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art25 · fonte del testo
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