Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 278/1990

    Questione infondata
    31 maggio 1990

    L'impossibilità di considerare come scriminante, riguardo al delitto di insubordinazione con ingiuria, la circostanza della provocazione, così come previsto nel contesto dei delitti contro la persona (ingiuria e diffamazione fra militari) è giustificata dal fatto che l'ingiuria contenuta in quest'ultimo delitto non può essere equiparata a quella prevista per i reati di ingiuria e diffamazione fra militari perché diverso è il bene giuridico tutelato: l'ingiuria che sostanzia l'insubordinazione rappresenta non soltanto un'offesa all'onore personale del superiore, ma anche un'offesa al prestigio e alla dignita'che gli provengono dall'essere espressione dell'autorità militare nell'ambito del rapporto gerarchico disciplinare che intercorre in quell'ordinamento fra superiore e inferiore - (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 228, secondo comma, e 198, codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma, e 27, primo comma, Cost.).

    Art. 42 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 52 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art228 · fonte del testo