[1]Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende la reputazione di altro militare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o e' recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[3]Se l'offesa e' recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate. 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

49

La Corte Costituzionale con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 273 (in G.U. 1a s.s. 4/11/2009, n. 44) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2), e quarto comma, del codice penale.

Testo vigente dal 5 novembre 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 181/2026

    Ha colpito questo articolo
    3 novembre 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 227, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 227, terzo comma, cod. pen. mil. pace. Così deciso in Roma, nella sede…

    Art. 227 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 273/2009

    Ha colpito questo articolo
    29 ottobre 2009

    Nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 cod. pen. milit. pace, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione militare, la causa di non punibilità della prova liberatoria che l'art. 596, terzo comma, numero 1) e quarto comma, cod. pen. stabilisce per la diffamazione comune, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che il rimettente non avrebbe specificato se l'imputato nel giudizio a quo avesse chiesto di essere ammesso a provare la verità dei fatti attribuiti alla persona offesa. Infatti, il rimettente specifica che è stata la stessa difesa a richiedere reiteratamente al collegio di sollevare la questione di costituzionalità.

    Art. 227 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 596 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 127/2025

    Questione inammissibile
    24 luglio 2025

    È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP presso il Tribunale militare di Napoli in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU – dell’art. 227 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la diffamazione militare esclusivamente con la pena della reclusione. Il rimettente, giudice dell’udienza preliminare, non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto non è chiamato a deliberare sulla responsabilità penale dell’imputato e ad applicare la pena prevista per il reato contestato: in assenza di una richiesta di riti alternativi, tali profili decisori competono infatti al giudice del dibattimento, con conseguente carattere prematuro e ipotetico della questione. Né la rilevanza potrebbe individuarsi nel difetto di giurisdizione e nella conseguente trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria ordinaria che deriverebbero da un eventuale accoglimento della questione, essendo il profilo dell’ammissibilità logicamente propedeutico a quello del merito. Il rimettente, inoltre, ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’applicabilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto sindacale, attività nel corso della quale è stata realizzata nella specie la condotta diffamatoria, come invece avrebbe dovuto, quanto meno in termini di non implausibilità, nella prospettiva della «ragionevole previsione di condanna» quale regola di giudizio dell’udienza preliminare prevista dall’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. (Precedenti: S. 94/2023 - mass. 45533; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 217/2019 - mass. 40898; S. 120/2018 - mass. 40506; O. 56/2023 - mass. 45422; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 259/2016 - mass. 39148).

    Art. 227 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 novembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 5 novembre 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 273 (in G.U. 1a s.s. 4/11/2009, n. 44) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2), e quarto comma, del codice penale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art227 · fonte del testo