Art. 640 c.p. — Truffa

[1]Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

[3]1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

[4]2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorita'; 119 154

  • 2-bis)((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)).
  • 2-ter)se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

[5]((Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.))

[6]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter) ((, e dal terzo comma)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

119

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Successivamente la Corte Costituzionale

154

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/1997, n. 31), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), n. 4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (che ha modificato il secondo comma del presente articolo) "nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale".

Testo vigente dal 12 aprile 2025

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 640 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 36525/2026

    16 ottobre 2026

    Le Sezioni Unite penali, in tema di delitti contro il patrimonio, hanno affermato che, nella materia del cc.dd. Superbonus 110% , di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: * la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.; * la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d'imposta fittizio e l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l’ulteriore cessione.

    Art. 640 c.p. · Art. 640-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 36526/2026

    16 ottobre 2026

    Le Sezioni Unite penali, in tema di delitti contro il patrimonio, hanno affermato che, nella materia del cc.dd. Superbonus 110% , di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: * la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.; * la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d'imposta fittizio e l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l’ulteriore cessione.

    Art. 640 c.p. · Art. 640-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 64 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 135/1993

    Questione infondata
    1 aprile 1993

    La natura privatistica che caratterizza l'attività del credito non può ritenersi in sé idonea ad escludere la qualità pubblica dell'ente che la esercita, ove tale qualità risalti, come nella specie, ai fini di una più penetrante tutela che l'ordinamento appresta quando gli interessi generali di cui l'ente è portatore sono offesi dal reato. La disparità di trattamento sanzionatorio tra l'operatore bancario che risponde di truffa ai danni dell'istituto di credito privato (art. 640, primo comma, cod.pen.) e quello che ha commesso la stessa condotta ai danni dell'ente creditizio pubblico, sanzionata più severamente a norma dell'art. 640, secondo comma, cod.pen., trova quindi giustificazione nella diversa qualità non dei soggetti attivi, ma delle parti offese dal delitto di truffa. Infatti, anche nella ipotesi in cui il reato sia commesso da un "estraneo" all'azienda, identico permane il trattamento sanzionatorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 640, secondo comma, cod.pen.). - Sulla inapplicabilità nei confronti dei dipendenti delle aziende di credito di diritto pubblico in quanto, quando esercitano detta attività, non esercitano una pubblica funzione amministrativa, delle norme previste dal Capo I^ del Titolo Secondo del codice penale, v. sentenza n. 309/1988.

    Art. 640 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 294/1987

    Questione infondata
    28 luglio 1987

    Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 617- ter c.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Milano con ordinanza del 26 settembre 1983 (r.o. 967/83); b) degli artt. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario) e 388, terzo comma, c.p. -…

    Art. 617-ter c.p. · Art. 3 cost. · Art. 87 Modifiche al sistema penale · Art. 98 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (16)

Se ne mostrano 13 su 16, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2024 al 12 aprile 2025. 15 parole tolte, 44 parole aggiunte in 3 capoversi.

2-bis) tolto: se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) aggiunto: NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48.

aggiunto: Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)aggiunto: , e dal terzo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art640 · fonte del testo