È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, sez. prima pen., perché proceda, alla luce delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui, introducendo l'art. 649-bis cod. pen., ha esteso, secondo il diritto vivente, la procedibilità d'ufficio della truffa all'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata, e in subordine dello stesso art. 649-bis cod. pen., nella parte in cui prevede la procedibilità d'ufficio dei reati ivi contemplati - e, in ulteriore subordine, della sola truffa - nell'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata. Successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 649-bis cod. pen., ampliando le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita, tramite l'esclusione della recidiva dal novero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale che ne determinano la procedibilità d'ufficio.
Art. 11 Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 649-bis c.p. · Art. 3 cost.