Art. 390 c.p. — Procurata inosservanza di pena

[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione.

[2]Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 390 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 184/2001

    Parametro
    8 giugno 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Nocera Inferiore, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4…

    Art. 60 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 385 c.p. · Art. 53 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art390 · fonte del testo