Titolo II – Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
- Art. 655 — Funzioni del pubblico ministero
- Art. 656 — Esecuzione delle pene detentive
- Art. 657 — Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
- Art. 657-bis — Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca
- Art. 658 — Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
- Art. 658-bis — Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie
- Art. 659 — Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
- Art. 660 — Esecuzione delle pene pecuniarie
- Art. 661 — Esecuzione delle sanzioni sostitutive
- Art. 662 — Esecuzione delle pene accessorie
- Art. 663 — Esecuzione di pene concorrenti
- Art. 664 — Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie