Art. 288 c.p.p. — Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori

Sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)), il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 7 parole aggiunte.

aggiunto: Sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della tolto: potesta' dei genitori aggiunto: responsabilita' genitoriale, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art288 · fonte del testo