Art. 611 c.p.p. — Procedimento

La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e ((i termini)) per presentare memorie di replica a tre giorni. 290 314 Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

  • a)sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;
  • b)sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilita' delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 290 Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria da' avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sara' trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. 290 314 Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte puo' disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza. 290 COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GIUGNO 2024, N. 89. 314 Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza. 290 COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

290

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 94, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15".

D.L. 29 giugno 2024, n. 89

314

Il D.L. 29 giugno 2024, n. 89, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024".

Testo vigente dal 21 agosto 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 611 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 42163/2024

    15 novembre 2024

    La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito della celebrazione in forma cartolare ex art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del giudizio di appello relativo a processo definito in primo grado con rito abbreviato, il giudizio di legittimità conseguente al ricorso per cassazione presentato dopo l’1 luglio 2024 deve essere trattato con le forme della camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., ferma restando la facoltà delle parti di chiedere la trattazione camerale in presenza, a norma dell’art. 611, comma 1-bis, lett.b) cod. proc. pen., tranne che nel caso in cui l’appello fosse stato limitato al trattamento sanzionatorio.

    Art. 611 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 32 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2024 al 21 agosto 2024. 2 parole aggiunte.

… i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e aggiunto: i termini per presentare memorie di replica a tre giorni. Nei procedimenti per la decisione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art611 · fonte del testo