Art. 614 c.p.p. — Dibattimento

Le norme concernenti la pubblicita', la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarita' degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 614 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art614 · fonte del testo