Art. 484 c.p.c. — Giudice dell'esecuzione

[1]L'espropriazione e' diretta da un giudice.

[2]La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. 88 90

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). 90

[4]Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Testo vigente dal 18 luglio 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 484 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18230/2026

    6 giugno 2026

    L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha natura meramente rescindente ed è finalizzata esclusivamente alla rimozione dell'atto viziato, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione non può, in accoglimento del ricorso, sostituirsi al giudice dell'esecuzione nell'adozione di provvedimenti ordinatori o distributivi, quale quello di assegnazione delle somme pignorate, spettando tale attività alla competenza funzionale ed esclusiva dell'organo preposto alla direzione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 484 c.p.c..

    Art. 484 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 130

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 18 luglio 1998. 17 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nelle preture fornite di piu' magistrati la nomina e' fatta dal dirigente a norma del comma precedenteaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art484 · fonte del testo