Art. 649 c.nav. — Giudice dell'esecuzione

[1]L'espropriazione e' diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro due giorni da che e' stato formato.

[2]Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte piu' magistrati, la nomina e' fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice dell'esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art649 · fonte del testo