Art. 1060 c.nav. — Giudice dell'esecuzione

[1]L'espropriazione e' diretta da un giudice.

[2]Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte piu' magistrati, la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 1064, entro due giorni da che e' stato formato.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1060 · fonte del testo