Art. 183-bis c.p.c. — Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Abrogato dal 26 novembre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Abrogato dal 26 novembre 2024
1 pronuncia che riguarda l’art. 183-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
L'inammissibilità della domanda di equa riparazione conseguente, ex art. 2, comma 1, l. n. 89 del 2001, all'omessa presentazione di istanza di adozione del modello decisorio ex art. 281- sexies c.p.c. e di quella di mutamento del rito di cognizione, da ordinario a sommario, costituisce, alla luce della sentenza n. 121 del 2020 della Corte costituzionale, sanzione non irragionevole né sproporzionata, poiché si tratta di rimedi volti a evitare una durata del processo eccessivamente lunga, in ragione dell'effetto acceleratorio della decisione che da essi deriva.
Art. 183-bis c.p.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 281-sexies c.p.c.
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 2014
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281-duodecies.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art183bis · fonte del testo
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