Art. 473-bis.68 c.p.c. — Procedimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Abrogato dal 26 novembre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Abrogato dal 26 novembre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2022
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.
tolto: Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se' o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
tolto: Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabileaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis68 · fonte del testo
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