Art. 73 — Copia degli atti di parte
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Abrogato dal 26 novembre 2024
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Abrogato dal 26 novembre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1941 al 26 novembre 2024. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell'articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d'ufficio.
tolto: Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art73 · fonte del testo
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