Art. 762 c.c. — Omissione di beni ereditari

L'omissione di uno o piu' beni dell'eredita' non da' luogo a nullita' della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 762 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9869/2025

    15 aprile 2025

    Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.

    Art. 762 c.c. · Art. 713 c.c. · Art. 727 c.c. · Art. 720 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 103 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art762 · fonte del testo