Art. 761 c.c. — Annullamento per violenza o dolo

[1]La divisione puo' essere annullata quando e' l'effetto di violenza o di dolo.

[2]L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o in cui il dolo e' stato scoperto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 761 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Piena approvazione ha incontrato il sistema del progetto, che si riferiva, sia nella intestazione del capo, sia nella formulazione degli articoli, non solo alla rescissione della divisione, ma anche all'annullamento, in relazione alle cause di invalidità, che si concretano, oltre che nella lesione, anche nel dolo e nella violenza. In conformità a tale criterio, ho emendato la formula usata dal progetto a proposito dell'annullamento per violenza o dolo, e ho sostituito nell'art. 761, alla generica dizione «la divisione può essere impugnata», quella più precisa «la divisione può essere annullata».

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 368

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art761 · fonte del testo