Art. 714 c.c. — Godimento separato di parte dei beni

Puo' domandarsi la divisione anche quando uno o piu' coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 714 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art714 · fonte del testo