Art. 87 c.c. — Parentela, affinità, adozione e affiliazione

[1]Parentela, affinita', adozione ((...)).

[2]Non possono contrarre matrimonio fra loro:

  • 1)gli ascendenti e i discendenti in linea retta ((...));
  • 2)i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  • 3)lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • 4)gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
  • 5)gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  • 6)l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  • 7)i figli adottivi della stessa persona;
  • 8)l'adottato e i figli dell'adottante;
  • 9)l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

[5]Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione ((...)). L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.

[6]Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero.

[7]Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 87 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 7 febbraio 2014. 40 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

Parentela, affinita', adozione tolto: e affiliazioneaggiunto: ....

1) gli ascendenti e i discendenti in linea rettatolto: , legittimi o naturaliaggiunto: ...;

tolto: I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.

tolto: I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturaleaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.

aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.

… nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione tolto: o di filiazione naturaleaggiunto: .... L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art87 · fonte del testo